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Viabilità

Blocchi del traffico a Torino: si parte il 1° ottobre 2020

Emessa l’ordinanza sui blocchi del traffico a partire dal 1° ottobre 2020 che i sindaci del Piemonte dovranno adottare: da Torino alle altre città ecco cosa avverrà alla viabilità

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Qualità dell'aria e smog

Come e quali saranno i blocchi del traffico in città nella stagione invernale 2020-2021? Per saperlo basta dare un’occhiata alla delibera della Regione, che riguarda tutti i Comuni del Piemonte.

Lo schema d’ordinanza dei blocchi del traffico

Come riporta una nota della Regione, è stato appena deliberato dalla Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente, lo schema di ordinanza che i sindaci adotteranno dal 1° ottobre 2020 per determinare blocchi al traffico nei territori di loro competenza e la limitazione delle emissioni nella stagione invernale 2020-2021.

A Torino e nel resto del Piemonte

I blocchi possono essere decisi nelle città di Torino, nell’agglomerato torinese e nei Comuni piemontesi con oltre 20.000 abitanti dove i valori limite di polveri sottili e biossido di azoto siano stati superati per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque: Torino, Moncalieri Collegno, Rivoli, Nichelino, Settimo Torinese, Grugliasco, Chieri, Venaria Reale, Orbassano, Rivalta di Torino, San Maurizio Torinese, Beinasco, Leinì, Volpiano, Pianezza, Vinovo, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Santena, Trofarello, La Loggia, Mappano, Cambiano, Ivrea, Novara, Trecate, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, Vercelli, Cuneo, Bra e Alba.

I diversi tipi di limitazioni

La delibera, come negli anni scorsi, stabilisce le limitazioni strutturali e quelle temporanee emergenziali, che prevedono i livelli di allerta 1 (Arancio) e 2 (Rosso) al raggiungimento delle soglie stabilite in base all’accordo delle Regioni del bacino padano.

Limitazioni strutturali:
– veicoli adibiti al trasporto di persone e merci alimentati a benzina, Gpl e metano euro 0, i diesel Euro 0, 1 e 2: dalle 0 alle 24 per tutto l’anno, festivi compresi;
– veicoli adibiti al trasporto di persone e merci diesel Euro 3: blocco dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì;
– veicoli adibiti al trasporto persone e merci diesel Euro 4: il blocco, che avrebbe dovuto scattare dal 1° ottobre al 31 marzo, è differito al 1° gennaio 2021, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30;
– ciclomotori e motocicli a benzina Euro 0: dal 1° ottobre al 31 marzo, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 0 alle 24.

Limitazioni valide tutti i giorni

Le limitazioni emergenziali, attive dal 1° ottobre e valide tutti i giorni, festivi compresi:
Livello 1 – Semaforo arancione
 (scatta dopo 4 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo).
Non circolano:
– dalle 0 alle 24 i veicoli per trasporto di persone e merci alimentati a benzina, gpl, metano Euro 0, diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2;
– dalle 0 alle 24 i ciclomotori e motocicli a benzina Euro 0;
– dalle 8.30 alle 18.30 i veicoli per il trasporto di persone diesel Euro 3, 4 e 5;
– dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 12.30 il sabato e i festivi i veicoli per il trasporto merci diesel Euro 3 e 4;

Livello 2 – Semaforo rosso (scatta dopo 10 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo).
Non circolano:
– dalle 0 alle 24 i veicoli per il trasporto di persone e merci a benzina, gpl e metano Euro 0 e diesel Euro 0, 1 e 2;
– dalle 0 alle 24 i ciclomotori e motocicli a benzina Euro 0;
– dalle 8.30 alle 18.30 i veicoli per il trasporto di persone diesel Euro 3, 4 e 5:
– dalle 8.30 alle 18.30 (anche sabato e festivi) i veicoli per il trasporto merci diesel Euro 3 e 4;
– dalle 8.30 alle 12.30 (anche sabato e festivi) i veicoli per il trasporto merci diesel Euro 5.

Inalterate le deroghe già in vigore la stagione scorsa, tra cui quelle:
– per i veicoli condotti da persone con Isee del nucleo familiare inferiore a 14.000 euro;
– per i mezzi che sono funzionali al servizio di autoveicoli definiti secondo il codice della strada (art. 54) “per trasporti specifici” e “per uso speciale” e che si muovono contestualmente ad essi;
– per i veicoli condotti da persone con oltre 70 anni di età: solo 1 veicolo per nucleo familiare e solo a condizione che non il nucleo non possieda veicoli che potrebbero circolare liberamente;
– per i veicoli degli operatori economici che accedono o escono dai mercati e dalle fiere autorizzate dai Comuni e per i veicoli al servizio delle manifestazioni autorizzate.

Questo scenario è stato condiviso con i partecipanti alle riunioni del tavolo di coordinamento della Città metropolitana di Torino, tenutosi l’8 e il 21 settembre scorsi, e durante l’incontro con i Comuni piemontesi interessati dai provvedimenti di limitazione alla circolazione veicolare svoltosi il 18 settembre.

Per maggiori info si può caricare lo schema di ordinanza sindacale tipo.

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